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28/08/2020

A decorrere dal 01 luglio 2013 tutti i datori di lavoro del settore privato (indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati) sono tenuti a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR): CHI LO DEVE FARE?
Tutte le aziende, anche ditte individuali e liberi professionisti, che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore. Per il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono considerati lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell’azienda.
 
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI: COSA È?
Il Documento DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (ove fosse presente) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e deve contenere:
è Una relazione sulla valutazione di tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute durante le attività lavorative nelle quali siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. Le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati. Il programma delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli generali di sicurezza.
è L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze certificate e poteri.
è L’indicazione del nominativo del responsabile designato del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi.
è L’individuazione esatta delle specifiche mansioni che eventualmente espongono i lavoratori che le ricoprono a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata e certificata formazione oltre che addestramento.
L’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto Interministeriale del Lavoro e comunque non oltre il 31 Dicembre 2012, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono anche autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi senza necessariamente essere in possesso del relativo documento.
La data dunque del 30 giugno 2013 rappresentava l’ultimo giorno di validità dell’autocertificazione per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti.
Dal 1 Luglio 2013 anche le aziende che occupano meno di 10 dipendenti dovranno dotarsi del DVR, elaborato secondo i criteri stabiliti dagli Artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
 
SANZIONI PER MANCATO ADEGUAMENTO
  • Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.
  • Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000. La redazione e la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.
 
QUALE È LA VALIDITÀ DEL DVR? OGNI QUANTO DEVE ESSERE RIFATTO?
Il legislatore non ha inteso legare al tempo l’obbligo di revisione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, ma ha stabilito che la redazione del documento (conseguente naturalmente ad una nuova valutazione dei rischi) andrà eseguita in occasione di modifiche del processo produttivo, dell’organizzazione generale del lavoro interno e in caso di infortuni gravi.
Pertanto il documento andrà rielaborato nel caso in cui l’azienda modifichi la propria attività o ne aggiunga una alle precedenti oppure vi sia l’introduzione di nuovi dipendenti in aggiunta all’organico precedente o anche solo in sostituzione di qualcuno.
 
IL DVR DEVE AVERE UNA "DATA CERTA"?
Il documento di cui all'Articolo 17, Comma 1, Lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 54, su supporto informatico e deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'Articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o RLST e dal Medico Competente, ove nominato.
 
DVR: MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO
Quanto indicato e sottoscritto nel DVR va costantemente monitorato al fine di verificare se è effettivamente coerente con le attività lavorative quotidiane. Nel caso in cui in azienda, successivamente alla redazione del DVR, vengano introdotte nuove attività oppure vi siano modifiche alle mansioni oppure un cambio di personale o anche un cambiamento delle condizioni di uno dei lavoratori (esempio : una dipendente entra in gravidanza) sarà necessario effettuare una nuova valutazione dei rischi che tenga conto delle nuove circostanze ed aggiornare materialmente il documento DVR e certificare l’avvenuto processo tramite l’acquisizione di una nuova data certa.