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23/05/2014

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014 la Legge n. 78 del 16 maggio 2014 (in vigore da oggi 20 maggio 2014) di conversione del DL n. 34 del 20 marzo 2014 (c.d. "Jobs Act") recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese".
Il Provvedimento contiene misure di semplificazione per i datori di lavoro, tra le quali:
in materia di lavoro a termine:
  • possibilità di instaurare contratti a termine fino ad un massimo di 36 mesi senza indicazione di alcuna causale;
  • possibilità di prorogare il contratto a termine (nel limite di 36 mesi) fino ad un massimo di 5 volte;
  • fissazione di un tetto legale del 20% all'utilizzo dei contratti a termine, al superamento del quale dovrà essere pagata una sanzione;
in materia di apprendistato:
  • il contratto di apprendistato deve contenere in forma "sintetica" il Piano Formativo Individuale;
  • possibilità, per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, di procedere all'assunzione di nuovi apprendisti solo se nei 36 mesi precedenti, si sia verificata la prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro;
  • nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale la retribuzione è calcolata tenendo conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo;
  • l'obbligo a carico della Regione di comunicare al datore di lavoro le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
  • ai fini del programma sperimentale di cui alla Legge n. 128/2013 (conversione in legge del c.d. Decreto "Istruzione") i contratti di apprendistato possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età previsti per l'apprendistato di alta formazione e ricerca;
in materia di DURC è previsto che la verifica della regolarità contributiva avvenga, da chiunque vi abbia interesse, con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale.